E’ di questi giorni la sentenza n. 384/2015 del Tribunale di Pistoia che riconosce ad una ditta di Montecarlo di Lucca, assistita dall’ADUSBEF di Sesto Fiorentino con gli Avv.ti Eva Pecchioli e Daniela Gentili, un rimborso molto sostanzioso e condanna altresì la banca a rifondere sia le spese di consulenza tecnica che legali.
Il Tribunale Pistoiese ha accertato che la banca ha applicato al conto corrente oggetto di causa interessi anatocistici (interessi sugli interessi) nonché applicato dei tassi del tutto errati.
Il giudice, aderendo all’orientamento ormai consolidato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la nota sentenza n. 24418 del 2.12.10, ha statuito la nullità di qualsivoglia clausola contrattuale che consenta la capitalizzazione degli intessi passivi, perché contrastante con l’art. 1283 cc, ritenendo dunque non più consentita alcuna capitalizzazione (né annuale, né trimestrale, o su altra base di calcolo), con conseguente diritto del correntista a percepire il rimborso degli addebiti illegittimi.
Il Tribunale di Pistoia ha sancito inoltre la nullità della clausola contrattuale che rinviava all’uso su piazza per la determinazione degli interessi passivi, rendendoli così di fatto indeterminabili. Dai conteggi eseguiti in corso di causa è quindi emerso che la ditta invece di avere un conto corrente con saldo negativo per € 6.000,00 è risultata creditrice della banca per € 102.000,00.
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