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Tassa rifiuti: i comuni devono rimborsare l'IVA

pubblicato da prova il 13 Ottobre, 2009 - 15:38

La Corte costituzionale ha recentemente stabilito che sia la Tarsu (tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani) sia la Tia (tariffa igiene ambientale) sono imposte e come tali l'Iva non deve essere applicata. Infatti, con sentenza n.238/2009 la Corte ha sancito la non applicabilità dell’Iva sulle dette imposte.

Per ottenere il rimborso (limitato alle fatture degli ultimi 10 anni) da chi vi ha fatturato la Tia o la Tarsu potete inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno con la richiesta di rimborso, come da modello allegato (spedendola anche per conoscenza allo sportello Adusbef a voi più vicino), o rivolgervi ai nostri sportelli per compilare insieme la domanda.

E’ comunque opportuno  verificare sulle fatture degli ultimi 10 anni se l'Iva è stata applicata. Se l'avete versata allegate alla raccomandata le copie delle fatture ed elencate gli importi versati a titolo di Iva.  Il comune o gli altri enti a cui avete pagato la Tarsu o la Tia hanno 90 giorni per rispondere alla vostra richiesta di rimborso. Se non rispondono vale il principio del "silenzio diniego".

Se l'Ente non riconosce la sentenza della Corte costituzionale e vi nega il rimborso, o non risponde, potete presentare un ricorso alla commissione tributaria provinciale. Potete farlo come singolo contribuente se il valore della causa risulti inferiore a 2.582,28 euro. Al di sopra di questa cifra è necessario farsi assistere da un avvocato. Per fare ricorso alla commissione avete 60 giorni di tempo dal momento in cui ricevete la risposta negativa dell'ente o dal termine dei 90 giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso.

AllegatoDimensione
RRR rimborso Iva.doc27 KB
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