Negli ultimi anni si calcola che le Banche italiane abbiano collocato i c.d. IRS presso oltre 100mila imprese, fra le quali numerose sono le aziende toscane.
Nei casi di ricorso al credito da parte delle imprese medie e piccole, gli swap sono presentati come strumenti volti a ridurre gli oneri finanziari gravanti su di esse e vengono descritti come una sorta di “assicurazione senza costi” contro il rischio di oscillazioni negative dei tassi di interesse o di cambio. Lo schema tipico è quello in cui un’impresa, preso un capitale convenzionale di riferimento, s’impegna per un certo numero di anni a pagare alla Banca una somma pari agli interessi su quel capitale calcolati ad un tasso prefissato (ad esempio, Euribor a tre mesi). Contemporaneamente, la Banca si impegna a pagare, sullo stesso capitale di riferimento e per lo stesso periodo di tempo, interessi calcolati ad un tasso variabile. Tra i due flussi, a scadenze prestabilite, viene effettuata una parziale compensazione. Si potrebbe definire una vera e propria “scommessa”, visto che l’operazione si può concludere anche con una ingente perdita per il cliente, non determinabile a priori. Ciò vale soprattutto per i contratti sottoscritti tra il 2000 e il 2001, quando si è verificato un tendenziale calo dei tassi di interesse e del valore dollaro.
Non da trascurare é, poi, il fatto che dal 2005 il valore negativo degli swap, ossia la potenziale perdita, viene registrato alla Centrale Rischi, con tutto ciò che ne consegue in termini di danni all'azienda!
Nel collocare questi strumenti le Banche dovrebbero attenersi agli standards di tutela previsti dal Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria. Tuttavia, all'atto della conclusione dell’operazione - e solo in quel momento - le Banche pretendono da parte del legale rappresentante dell’azienda, la sottoscrizione di una dichiarazione su moduli accuratamente predisposti dalla Banca, nella quale il cliente dichiara di avere una “specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari“ (art. 31 Regolamento Consob n. 11522/1998). L'intento - non esplicitato dal proponente - é quello di sollevare l’istituto di credito da ogni responsabilità. Fino ad adesso le conseguenze del rilascio della dichiarazione, infatti, erano di esonerare le Banche dall’assolvimento di essenziali obblighi informativi.
L’orizzonte sembra leggermente modificato adesso.
Recenti sentenze infatti ritengono la sottoscrizione inefficace e, se la Banca collocatrice ha fornito la corretta informazione ai clienti, il contratto può essere impugnato e risolto.
La soluzione c'è quindi, se vi trovate in questa situazione non esitate a rivolgervi ai nostri sportelli, sapremo darvi tutte le risposte necessarie per agire!